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Agevolazioni Disabili: Legge 104 sull’acquisto degli elettrodomestici e abbattimento delle barriere architettoniche

I titolari di 104, cioè i soggetti che presentano gravi handicap, riconosciuti e certificati da un’apposita commissione dell’ASL, hanno diritto a specifiche agevolazioni fiscali sull’acquisto degli elettrodomestici.

In particolare l’art 3 comma 3 della legge 104 stabilisce che i disabili gravi “hanno diritto all’applicazione dell’IVA agevolata del 4% sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici”.

Occorre, tuttavia, specificare che queste agevolazioni fiscali per disabili non si estendono a tutti i tipi di elettrodomestici; bisogna infatti dimostrare un collegamento tra la disabilità e gli effetti di miglioramento che questi beni e sussidi inducono nella vita e nell’ambiente sociale della persona che ne usufruisce.

Gli elettrodomestici di facile consumo, come ad esempio la lavatrice, il forno o il frigorifero, non prevedono nessun tipo di agevolazione fiscale, dal momento che non è possibile trovare un collegamento funzionale tra il loro acquisto e il miglioramento arrecato alla persona disabile. Inversamente l’auto, insieme altri dispositivi per la mobilità, rientra tra i sussidi tecnici previsti dalla legge, ma solo il caso di persone con disabilità collegata alla capacità deambulatoria.

Vediamo adesso, nel dettaglio, quali sono le agevolazioni della legge 104 sull’acquisto degli elettrodomestici e a quali dispositivi si applicano.

Come usufruire dell’Iva ridotta al 4%?

Una delle agevolazioni previste dall’art 3 della legge 104 è l’Iva ridotta al 4% per i sussidi tecnici e informatici. Oltre agli ausili e alle protesi per la deambulazione dei disabili con menomazioni funzionali permanenti, sono inclusi tutti i dispositivi elettronici, meccanici o informatici utili ad aiutare la persona disabile a interagire, sia fisicamente che virtualmente, nell’ambiente circostante con maggiore autonomia. Tra questi:

  • Computer, modem, fax, tablet e altri dispositivi che permettono la connessione a internet;
  • protesi e ausili per menomazioni funzionali permanenti (pannoloni, traverse, materassi ortopedici,ecc…);
  • apparecchi per facilitare l’audizione alle persone non udenti e altri dispositivi da inserire nell’organismo per compensare deficit o infermità;
  • poltrone o veicoli motorizzati per disabili (compresi montascale, servoscala e tutti i dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche).

Per usufruire dell’Iva agevolata al 4% è necessario presentare un certificato di invalidità, rilasciato dalla ASL di competenza, e la prescrizione di un medico specialista, attestante il collegamento funzionale tra la disabilità rilevata e l’acquisto del bene.

Quali dispositivi rientrano nella detrazione Irpef al 19%?

Oltre all’Iva agevolata, la legge 104 art 3 comma 3 da diritto a una detrazione Irpef al 19% sui mezzi per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento delle persone disabili. Rientrano in questa categoria:

  • Mezzi idonei al trasporto delle persone disabili;
  • poltrone e carrozzine (elettriche e non);
  • protesi artificiali per la deambulazione;
  • pedane sollevatrici, montascale, ascensori e montacarichi.

Per beneficiare della detrazione Irpef al 19% è necessaria la certificazione del medico curante, oltre a quella dell’ASL.

Quali sono gli impianti per il superamento delle barriere architettoniche?

Abbiamo visto che tra i dispositivi che beneficiano delle detrazioni fiscali delle legge 104 rientrano anche i mezzi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che rientrano anche nelle misure del Decreto Sviluppo.

Quando si parla di questi impianti ci si riferisce, generalmente, a tutti quei dispositivi in grado di permettere il superamento di una scala o un dislivello, in totale o parziale autonomia, da parte della persona disabile. Uno dei dispositivi più diffusi per il superamento delle barriere architettoniche è il montascale (o servoscala).

Vediamo insieme quali sono le tipologie, i modelli e le caratteristiche di questo impianto e quanto costa un montascale.

Montascale fissi e mobili: quali sono le differenze?

I montascale fissi sono dispositivi con una guida installata stabilmente sulla scala da superare, che permettono al disabile in carrozzina o alla persona anziana di superare l’ostacolo in piena autonomia, grazie a un dispositivo di comando in grado di regolare il tragitto. I vantaggi di questo tipo di impianto sono, naturalmente, la libertà di movimento e autonomia consentita al fruitore del montascale. Tuttavia bisogna tenere presente che i montascale fissi sono difficilmente trasportabili in caso di trasloco e che, oltre al prezzo dell’impianto, necessitano di ulteriori spese di manutenzione.

Inversamente, i montascale mobili sono facili da trasportare e non hanno spese di manutenzione, dal momento che si tratta di uno strumento meccanico; tuttavia non possono essere usati in autonomia e necessitano di un accompagnatore formato per trasportare la persona, in carrozzina o seduta, oltre l’ostacolo da superare.

Quanto costa un montascale?

Dal momento che i montascale sono impianti personalizzabili e realizzati su misura, i loro costi variano molto in base a una serie di fattori, tra cui:

  • Lunghezza della scala da superare;
  • tipologia di scala (dritta, curva o a chiocciola);
  • installazione interna o esterna del dispositivo;
  • altri tipi di personalizzazioni per adattare l’impianto alla scala.

In linee generali, i costi per un montascale fisso partono da 2500 euro, mentre quelli per un montascale mobile si aggirano sui 2500-3000 euro.

Tuttavia, come abbiamo visto, per questi dispositivi sono previste varie forme di agevolazione fiscale. Oltre all’Iva al 4% e alla detrazione Irpef al 19% previsti dalla legge 104, trattandosi di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sull’installazione di un montascale è possibile usufruire di un’ulteriore detrazione Irpef fino al 50% della spesa complessiva, come stabilito dal Decreto Sviluppo.

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