Il Decreto Rilancio, approvato dal Cdm di Conte e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, comprende il cosiddetto Ecobonus 110% che rappresenta appunto una detrazione fiscale pari al 110%, da applicare su quelle spese sostenute per realizzare interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Il bonus 110% è valido per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. La detrazione può essere recuperata in 5 rate annuali dello stesso importo, anche se ci sono due valide opzioni: la cessione del credito oppure lo sconto in fattura.
Indice rapido
Chi può accedere e quali lavori sono ammessi?
Possono accedere alla detrazione Ecobonus 110% i condomini, gli istituti delle case popolari ed anche le persone fisiche in caso di lavori eseguiti sulle singole abitazioni (purché non rientrino nell’esercizio di attività di impresa).
Sono ammessi all’Ecobonus 110% tre tipologie di interventi:
- isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che riguardano l’involucro dell’edificio per almeno ¼ della stessa superficie (il cappotto termico), con un tetto massimo di spesa pari a 60.000 euro moltiplicato per le unità abitative presenti;
- sostituzione della caldaia con impianti centralizzati a condensazione per un tetto massimo di spesa pari a 30.000 euro, moltiplicato per ogni singola unità abitativa;
- sostituzione della caldaia nelle unità unifamiliari con impianti centralizzati, per un tetto massimo di spesa non superiore ai 30.000 euro, compresi i costi relativi allo smaltimento ed alla bonifica dell’impianto sostituito.
Sono invece esclusi lavori come sostituzione di finestre, infissi, tende da sole, condizionatori e serramenti che possono comunque accedere alla vecchia detrazione dell’Ecobonus dal 50 al 65%. La detrazione può però arrivare fino al 100% se questi interventi vengono eseguiti congiuntamente con uno dei lavori precedentemente indicati.
Ad ogni modo i lavori per poter accedere al bonus devono garantire un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Se ciò non è possibile, i lavori effettuati devono comunque garantire il raggiungimento della classe più alta possibile, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica (APE).
Ecobonus 110% anche per le seconde case?
Inizialmente non era ben chiaro se tale agevolazione fiscale fosse valida anche per le seconde case. Dopo ulteriori chiarimenti da parte degli organi preposti, possiamo affermare che l’Ecobonus 110% è applicabile alle seconde case, anche se si tratta di villette unifamiliari e quindi non appartenenti a condomini. Si valuta l’ipotesi di estendere la detrazione fiscale anche ad alberghi ed impianti sportivi.
Cessione del credito: come funziona?
La cessione del credito per l’Ecobonus 110% è stata ideata per le famiglie che possono svolgere gratuitamente i lavori di ristrutturazione previsti. Tale formula consiste nella cessione del credito maturato, cioè la cifra che il cittadino deve restituire nell’arco di 5 anni, agli intermediari finanziari (assicurazioni o banche) oppure alla stessa impresa che ha effettuato i lavori.
La cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura possono essere utilizzati non solo per l’Ecobonus al 110%, ma anche per i lavori di ristrutturazione nuovi o già effettuati con detrazione al 50% e per gli Ecobonus al 65% per il bonus facciate al 90%.
Chi rilascia documentazioni false rischia di incappare in pesanti sanzioni che vanno da multe di 2.000 fino a 15.000 euro.